Rechtsgrundlage
Dove è regolamentato per legge il riciclaggio del PET?
Il riciclaggio del PET è disciplinato dalla Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e dall’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB).
Quali definizioni si applicano al riciclaggio del PET in Svizzera?
Per riciclaggio s’intende la produzione di nuovi imballaggi o altri prodotti a partire dagli imballaggi usati (art. 2 OIB). Il riciclaggio termico non è considerato riciclaggio in Svizzera.
La quota di riciclaggio è la percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile rispetto al peso totale delle bottiglie in PET per bevande vendute sul territorio nazionale (art. 8 OIB). La quota di riciclaggio viene calcolata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). A tal fine, la produzione, l’importazione, la restituzione, il riciclaggio e il tipo di riciclaggio devono essere comunicati in modo dettagliato all’UFAM (art. 18, 19 e 20 OIB).
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